giovedì 18 settembre 2014

Cosa deve avere una scuola di danza in regola...

La “Danza”, con delibera n° 1061 del 15/11/2000, è stata riconosciiuta dal CONI come “Disciplina Associata” ossia “Attività Sportiva Dilettantistica”.

Successivamente, è stata riconosciuta dal CONI come Federazione Sportiva Nazionale la FIDS –  Federazione Italiana Danza Sportiva fermo restando la definizione di “Danza” quale “Attività Sportiva Dilettantistica”.

“Attività Sportiva Dilettantistica” a tutti gli effetti di Legge è un’attività da svolgersi senza fini e scopi di lucro, per cui, i partecipanti alle attività associative, come associati-tesserati sono tenuti a rispettare le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di appartenenza e versare solo ed  esclusivamente  la quota associativa , secondo le disposizioni.

Presso la sede Legale dell’Associazione deve esserci un Registro soci, le domande di richiesta associativa, un registro delle delibere, i certificati medici di tutti gli associati, Atto Costitutivo, Statuto, documentazione assicurativa o documenti di affiliazione presso Ente riconosciuto.

L’Istruttore o Maestro che impartisce lezioni private, svolge a tutti gli effetti di Legge attività commerciale, pertanto “deve” essere in possesso di Partita IVA e rilasciare regolare Ricevuta Fiscale, per  l’importo incassato.

 Ballo o Danza  sportiva “quale sinonimo” è stato riconosciuto solo ed esclusivamente come attività “SPORTIVA DILETTANTISTICA”, per cui, a tutti gli effetti legali, non esiste Atleta o Maestro di Ballo “PROFESSIONISTA”.

Disposizioni legislative in materia di Assicurazione degli sportivi Art. 51 1) A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici delle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.2) L’obbligatorietà dell’Assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.3) Tutte le Associazioni Sportive sono obbligate per legge dello Stato ad adeguare Atto costitutivo e statuto al fine di rendere evidente nell’intestazione 
Ndr. Nota di redazione: in virtù degli articoli sopra riportati, si consiglia ai praticanti delle gare di ballo, a tutti i livelli, di CHIEDERE alla propria scuola di ballo la tessera di copertura assicurativa, meglio se globale, inoltre consigliamo di verificare se tale copertura è valida

PROFESSIONISMO NELLA DANZAPer la danza e il ballo a tutt’oggi non esistono albi professionali, alla pari di altre categorie, (es. avvocati, commercialisti, notai, giornalisti, ecc.). Si ricorda che la qualifica di professoinista si ottiene solamente se laureati,  pertanto l’utilizzo del termine professionista nella danza è del tutto improprio, tanto è vero che  sono stati segnalati casi di  abuso  e persino di truffe. 

Verifica inoltre che la struttura e i maestri siano in regola con la D.Lgs 81/08 e che abbiano i certificati penali e che siano rinnovati ogni 6 mesi.

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